PRELIMINARE
Agente Autorizzato


Palingenesi - Prodotti
PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILI
E’ assai frequente che le parti per suggellare la fine delle trattative private per la
compravendita di un bene immobile o dopo la firma della proposta di acquisto
presso un’agenzia immobiliare, prima del cd. rogito notarile, procedano al
perfezionamento del “contratto preliminare” (o compromesso) al fine di regolare
alcuni aspetti: programmare il proprio trasloco; preparare (o formare) i documenti
occorrenti per stipulare il contratto definitivo; effettuare lavori di manutenzione o di
ristrutturazione e così via.
La trascrizione del preliminare:
- Produce un “effetto prenotativo”, creando uno scudo protettivo che neutralizza eventuali trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli che intervengano tra la trascrizione del contratto preliminare e il contratto di vendita definitivo;
- Garantisce un’ulteriore tutela all’acquirente anche per il caso di mancato adempimento
del contratto preliminare da parte del promittente venditore: infatti la legge riconosce per il rimborso degli acconti pagati o per ottenere il doppio della caparra un “privilegio
speciale” sul bene immobile oggetto del contratto preliminare. In pratica,
l’acquirente, nella ripartizione di quanto ricavato dalla eventuale vendita “forzata”
del bene, ha diritto di essere preferito ad altri creditori, e quindi di essere pagato
prima degli altri creditori; - Inoltre, dato che il contratto viene stipulato da un notaio, è possibile anticipare
l’effettuazione di alcuni controlli e avvalersi della consulenza di una figura
imparziale, connotata di considerevole preparazione tecnica al fine di conosce
tutti i diritti e i doveri nella fase più delicata del procedimento che porta
all’acquisto della casa. Nel linguaggio comune, per esempio, è solito riferirsi
indifferentemente all’acconto e alla caparra: entrambi si realizzano attraverso il
pagamento di una somma di denaro, ma sono due istituti molto diversi. L’acconto è
semplicemente il pagamento anticipato di una parte del prezzo dovuto per l’acquisto,
volto a conferire serietà all’impegno assunto dal compratore. Tuttavia, se le parti non
stipulano la vendita definitiva, il venditore dovrà restituire l’acconto, salvo chiedere il
risarcimento in caso di inadempimento della controparte. Anche la caparra consiste nella
consegna di una parte del prezzo, tuttavia essa ha lo scopo di garantire entrambe le
parti da eventuali inadempienze. Infatti, in caso di inadempimento del promissario
acquirente, il venditore potrà trattenere la caparra come risarcimento del danno
subito; viceversa, se a subire l’inadempimento è l’acquirente, avrà diritto a
chiedere la restituzione del doppio della caparra.
In conclusione, si rende tanto più opportuno trascrivere il contratto preliminare
quanto maggiore sia il rischio di incorrere in una delle spiacevoli conseguenze
che dalla mancata trascrizione possono derivare, e cioè:
- Quanto maggiore è il lasso di tempo che deve intercorrere tra la data di stipula del
preliminare e la data di stipula del contratto definitivo; - Quanto maggiore è l’importo da versare a titolo di caparra o di acconto (per esempio
somma superiore al 10% del prezzo pattuito); - Quanto maggiore è il rischio di azioni di terzi per il caso di insolvenza del venditore;
- quando tra la stipula del contratto preliminare e quella del definitivo si devono eseguire
lavori di ristrutturazione, chiedere concessioni, autorizzazioni o condoni, finanziamenti o
altro.